Come fare per


6.1 Consulenti tecnici e custodi

Che cos'è

L’Ufficio Spese si occupa di liquidare le spese di giustizia


Chi

L’utenza è costituita dai beneficiari di indennità, onorari e spese riguardanti il procedimento penale (alcune delle quali l’Erario potrà recuperare dal condannato del medesimo procedimento) e comprende:

  • Vice Procuratori Onorari (c.d. V.P.O.)
  • ausiliari del Magistrato, nominati per il compimento di atti nell’ambito del processo (consulenti tecnici, interpreti, traduttori, ecc.):
    • con partita I.V.A.
    • senza partita I.V.A.
  • custodi giudiziari
  • personale di Magistratura, Amministrativo e di Polizia Giudiziaria in trasferta per il compimento di atti effettuati fuori dalla sede in cui si svolge il processo
  • persone informate sui fatti (si veda la scheda seguente)

Come e con quale documentazione

PROCEDURA

I beneficiari, per ottenere la liquidazione, devono depositare la relativa richiesta presso l’Ufficio Spese, che provvederà ad elaborare il prospetto riepilogativo della liquidazione ai sensi del D.P.R. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia);

  • per i Consulenti Tecnici, interpreti e traduttori l’istanza va presentata entro 100 giorni dal deposito dell’elaborato, a pena di decadenza ex art. 71 comma 2 T.U. Spese di Giustizia
  • per i Custodi di cose sequestrate in modo continuativo l’istanza va presentata entro 10 anni dall’inizio della custodia per evitare la prescrizione del credito, che matura di giorno in giorno (Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 25161 del 24/04/2002, depositata il 2/07/2002). Nel caso di periodicità nella corresponsione, la prescrizione è quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.

Il Magistrato, titolare del procedimento penale, provvede con decreto di pagamento sulla richiesta degli ausiliari e dei custodi giudiziari, valutandone la congruità.

Il decreto deve essere comunicato al beneficiario ed alle parti processuali che possono presentare opposizione, nel termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 150/2011, al Presidente del Tribunale.

L’opponente può stare in giudizio personalmente.

Il ricorso in opposizione non sospende l’efficacia esecutiva del decreto impugnato che tuttavia, su richiesta di parte, può essere sospesa dal Giudice quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.

I beneficiari con partita I.V.A. dovranno trasmettere all’Ufficio Spese la fattura relativa all’importo liquidato.

L’ufficio Spese provvederà:

  • a determinare le ritenute erariali
  • a trasmettere con il programma di contabilità SIAMM il prospetto riepilogativo della liquidazione e la relativa documentazione giustificativa alla Procura Generale di Torino, ove il Funzionario Delegato provvederà, con successivo ordinativo, all’effettivo pagamento con avviso ai beneficiari

Si evidenzia che non saranno liquidate somme, anche cumulative, inferiori a € 10,33.

Nel caso di richieste avanzate dai V.P.O., dal Personale in trasferta e dalle Persone Informate sui fatti, sarà il Funzionario a provvedere alla liquidazione con ordine di pagamento e relativo prospetto riepilogativo, previa, ove occorra, autorizzazione del Magistrato.

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L’istanza di liquidazione deve contenere:

  • dati anagrafici(cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio)
  • dati fiscali(codice fiscale, partita I.V.A., ovvero, in caso di persone giuridiche, denominazione completa e sede legale)
  • ritenute fiscali e previdenziali
  • coordinate bancarie/banco posta, con particolare riguardo al codice IBAN e BIC, per l’accreditamento in conto corrente

Per tale istanza si consiglia di utilizzare i seguenti moduli:

  • C01 Richiesta DI liquidazione delle spese di giustizia per Consulente Tecnico con partita I.V.A.
  • C02 Richiesta DI liquidazione delle spese di giustizia per Consulente Tecnico senza partita I.V.A.
  • C03 Richiesta DI liquidazione spese di trasporto e/o recupero e custodia di un mezzo
  • C5 Scheda anagrafica

All’istanza va allegato il decreto di nomina e tutta la documentazione utile ai fini della liquidazione, nonchè la scheda anagrafica (Mod. C5)

Per i beneficiari con partita I.V.A., la Legge n. 244/2007 prevede la fatturazione elettronica.

A tal fine gli stessi devono:

 

  • emettere le fatture in formato elettronico, riportando nel campo “esigibilità IVA” il carattere “S” - scissione dei pagamenti o split payment - e nel campo “riferimento normativo” la dicitura “fattura emessa ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72
  • trasmettere le fatture al Sistema di Interscambio d.I., sistema informativo di supporto al processo di ricezione, con successivo inoltro elettronico alle Amministrazioni destinatarie, identificabili attraverso un codice iPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni).

Il predetto codice univoco deve essere utilizzato sin dalla fase di predisposizione della fattura, previa registrazione, con la consultazione del sito www.fatturapa.gov.it

La fattura deve essere intestata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, con:

  • codice univoco ufficio: 2EIQXH (vedasi sito iPA: http://www.indicepa.gov.it/)
  • codice fiscale del servizio di fatturazione elettronica: 80007950076
  • indirizzo dell’ufficio: Via Ollietti, 1 – 11100 Aosta

Da segnalare che i beneficiari con partita I.V.A. devono produrre fattura prima di poter ottenere il pagamento.

 


Dove

Ufficio Spese di Giustizia, d’ufficio ed economato – Piano rialzato e Piano secondo – Stanze 015 e 216 – tel. 0165 306 210 – 306 242.

  • Responsabile: Emanuela CHIEPPI
  • Addetto: Lucia OBERT

Costo

Non sono previsti costi.


Tempi

Quelli necessari per l’espletamento della procedura, salvo i tempi e la disponibilità finanziaria della Procura Generale di Torino


Riferimenti normativi

  • D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia)
  • R.D. 827/24 (Leggi di contabilità di Stato)
  • D.M. 30 maggio 2002 (compensi ai C.T.)
  • Art. 4 legge 319/80 (vacazioni ai C.T.)
  • D.M. 02/09/06 n. 265 (indennità ai custodi)
  • D.Lvo 150/2011 – artt. 5 e 15 (opposizione a decreto di pagamento)
  • Art. 17 ter D.P.R. 633/72