Come fare per


8.1 Rilascio copie in caso di sinistro stradale o sulle piste da sci

Che cos'è

In caso di incidente stradale o sulle piste da sci da cui siano derivate lesioni personali gli interessati possono chiedere agli Organi di Polizia che hanno proceduto alla rilevazione dell’incidente (Polizia Stradale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale ecc.) le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi, con esclusione dei verbali di sommarie informazioni (art. 11 c. 4 Codice della Strada).

Per ottenere tali informazioni, gli interessati devono rivolgersi, direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando o Ufficio cui appartiene il Funzionario o l’Agente che ha proceduto alla rilevazione dell’incidente, che sono tenuti a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste.

Qualora sia presentata querela, con conseguente instaurazione di procedimento penale (di competenza del Giudice di Pace) le informazioni sopra indicate saranno fornite dalla Procura della Repubblica previa autorizzazione del Magistrato procedente.

Si procederà in modo analogo ogni volta in cui gli atti siano stati comunque trasmessi in Procura.

In caso di avvenuto decorso del termine di tre mesi senza che sia presentata querela, potranno essere rilasciate copie relative a tutte le indagini effettuate, previa richiesta ex art. 116 c.p.p. e previa autorizzazione del P.M.

In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, poiché potrebbe instaurarsi un procedimento per omicidio colposo, gli atti saranno sottoposti a segreto per tutta la fase delle indagini preliminari. Solo in caso di morte senza responsabilità di terzi (con iscrizione del procedimento a mod. 45: atti non costituenti reato) sarà possibile, previa autorizzazione del Magistrato titolare, il rilascio di copie. 

Dopo la conclusione delle indagini preliminari, se il Pubblico Ministero provvede con citazione a giudizio, le parti (imputato, persona offesa e loro difensori) hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo relativo alle indagini depositato in segreteria (art. 20 del D.L.vo 274/2000).

In caso di richiesta di archiviazione, analoga facoltà spetta alla persona offesa, che nella notizia di reato abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione (art 17 D.L.vo citato).


Chi

Può essere richiesto dalle parti (indagato, imputato, persona offesa) o da persona da queste delegate; alla delega va sempre unita copia del documento del delegante.

I fiduciari assicurativi (ad es. periti) per ottenere copia degli atti durante il procedimento penale dovranno essere delegati dalle parti che ne hanno diritto e presentare documentazione idonea a comprovare il conferimento dell'incarico.

Dopo la chiusura del procedimento con archiviazione potranno invece richiedere le copie ex art. 116 c.p.p., dimostrando di averne interesse, allegando altresì copia di documento di riconoscimento in corso di validità e copia dell’incarico da parte della Compagnia Assicurativa.


Come e con quale documentazione

Si può presentare attraverso i seguenti moduli:

  • Mod. A06 Richiesta di copie atti
  • Mod. A07 Richiesta di copie atti - Giudice di Pace - Mod. 21 Bis
  • Mod. A08 Richiesta di copie atti procedimenti archiviati
  • Mod. A11 Conferimento delega

Vanno in ogni caso indicati:

  • gli estremi del rapporto dell’incidente (o del procedimento) se si conoscono
  • gli elementi identificativi del sinistro
  • le parti

Dove

Ufficio Ricezione Atti e Prima informazione (U.R.A.P.I.)– II Piano – Stanza 201

per ottenere il numero di procedimento e il nome del Magistrato assegnatario;

successivamente singole Segreterie di assistenza Magistrati - II Piano - Stanza 212


Costo

All'atto del rilascio è dovuta la corresponsione dei diritti di copia, in base al numero di fotocopie richieste ed alla modalità (con urgenza o senza urgenza), secondo la tabella riportata in allegato alla presente Carta dei Servizi.


Tempi

  • in caso di rilascio non urgente le copie saranno disponibili dopo 3 giorni lavorativi
  • in caso di rilascio urgente le copie saranno disponibili immediatamente o, al più tardi, entro 2 giorni lavorativi

Riferimenti normativi

  • 11 co. 4 D.L.vo 285/1992 e art. 21 regolamento di attuazione Codice della Strada
  • Art. 116 c.p.p.