In caso di incidente stradale o sulle piste da sci da cui siano derivate lesioni personali gli interessati possono chiedere agli Organi di Polizia che hanno proceduto alla rilevazione dell’incidente (Polizia Stradale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale ecc.) le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi, con esclusione dei verbali di sommarie informazioni (art. 11 c. 4 Codice della Strada).
Per ottenere tali informazioni, gli interessati devono rivolgersi, direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando o Ufficio cui appartiene il Funzionario o l’Agente che ha proceduto alla rilevazione dell’incidente, che sono tenuti a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste.
Qualora sia presentata querela, con conseguente instaurazione di procedimento penale (di competenza del Giudice di Pace) le informazioni sopra indicate saranno fornite dalla Procura della Repubblica previa autorizzazione del Magistrato procedente.
Si procederà in modo analogo ogni volta in cui gli atti siano stati comunque trasmessi in Procura.
In caso di avvenuto decorso del termine di tre mesi senza che sia presentata querela, potranno essere rilasciate copie relative a tutte le indagini effettuate, previa richiesta ex art. 116 c.p.p. e previa autorizzazione del P.M.
In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, poiché potrebbe instaurarsi un procedimento per omicidio colposo, gli atti saranno sottoposti a segreto per tutta la fase delle indagini preliminari. Solo in caso di morte senza responsabilità di terzi (con iscrizione del procedimento a mod. 45: atti non costituenti reato) sarà possibile, previa autorizzazione del Magistrato titolare, il rilascio di copie.
Dopo la conclusione delle indagini preliminari, se il Pubblico Ministero provvede con citazione a giudizio, le parti (imputato, persona offesa e loro difensori) hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo relativo alle indagini depositato in segreteria (art. 20 del D.L.vo 274/2000).
In caso di richiesta di archiviazione, analoga facoltà spetta alla persona offesa, che nella notizia di reato abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione (art 17 D.L.vo citato).