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Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

I certificati sono rilasciati dall’ufficio del casellario giudiziario, che potrà rilasciarli a seguito di richiesta da parte dell’interessato (vd. Sezione modulistica per scaricare il modulo di richiesta) e versamento dei relativi diritti.

È possibile prenotare un certificato on line all’indirizzo https://certificaticasellario.giustizia.it/ 

Data di inserimento/aggiornamento: 01/03/2021

Presso un qualsiasi ufficio delle forze dell'ordine (stazioni dei Carabinieri, questure, commissariati di P.S).

Inoltre, la denuncia o querela (per la differenza si veda oltre) può essere presentata direttamente all’Ufficio Ricezione Atti presso la Procura della Repubblica (Aosta, Via C. Ollietti 1, 2^ piano - stanza 208).

Dal 14 settembre 2017 non è più possibile presentare la denuncia/querela presso la Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica.

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

In forma orale oppure in forma scritta. Se la denuncia si presenta in forma orale il pubblico ufficiale che la riceve redigerà un verbale. Se si presenta in forma scritta l'utente può utilizzare il modulo disponibile in alcuni uffici delle forze dell'ordine oppure presentarla già redatta e sottoscritta. Non è necessaria l’assistenza di un avvocato per presentare una denuncia-querela. Tuttavia, può essere presentata anche da un avvocato per conto del suo cliente. La denuncia deve contenere l’esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato.

Chi presenta una denuncia ha diritto di ottenere una attestazione della ricezione (versando i relativi diritti di cancelleria).

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

Non vi sono scadenze, tranne nei casi di denuncia obbligatoria previsti dal Codice Penale.

La denuncia è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informa il Pubblico Ministero o un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

La denuncia è un atto facoltativo, ma diventa obbligatorio in alcuni casi espressamente previsti dalla legge:

• se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi) .
• se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso.
• se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine. 
• se si ha notizia di depositi di materie esplodenti presso la propria abitazione o si rinviene qualsiasi esplosivo.
• se si subisce un furto o si smarrisce un’arma, parte di essa o un esplosivo.
• nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive.

(artt. 364-694-709-679 c.p.; art. 20 Legge 110/1975; artt. 1 e 3 Legge 401/1989)

Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale deve essere fatta.

La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole. Per i reati perseguibili a querela di parte, il procedimento penale non inizia in assenza della querela.

In genere si tratta di reati di minore gravità (come furto non aggravato, lesioni lievi, lesioni colpose, escluse quelle di cui all'art. 590 bis c.p., ecc.) ma talora anche di gravi reati come violenza sessuale ed atti persecutori (stalking), sebbene non in tutte le ipotesi: ed esempio la violenza sessuale nei confronti di un minore, ovvero lo stalking nei confronti di persona disabile, sono procedibili d’ufficio.

In caso di stalking è possibile, prima di presentare querela, ottenere un ammonimento da parte del Questore: in questo caso, se l’autore reitera la condotta, il reato diventa procedibile d’ufficio.

Nell’atto di querela deve essere descritto il fatto e deve risultare chiara la volontà di procedere nei confronti del responsabile.

La querela deve essere presentata:
• entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce reato.
• entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne) e per il delitto di atti persecutori.

Decorsi tali termini, il reato non è più perseguibile.

L’esposto è la segnalazione del cittadino per sottoporre all’Autorità Giudiziaria fatti di cui ha notizia affinché quest’ultima valuti se ricorra un’ipotesi di reato. Si presenta con le stesse modalità della denuncia-querela.

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

Il querelante o il suo avvocato possono ritirare (remissione) la querela precedentemente proposta, dandone notizia in forma orale o scritta all'autorità o all'ufficiale di polizia giudiziaria.
La remissione di querela può avvenire anche in forma tacita, quando accadono fatti palesemente contrari alla volontà di persistere nella querela.
La querela proposta per alcune ipotesi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni è irrevocabile. Perché la querela sia archiviata la remissione deve essere accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al reato.

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

Il medico della struttura pubblica è obbligato a denunciare i reati procedibili d’ufficio di cui venga a conoscenza nel corso della sua attività professionale (obbligo di referto), salvo che la denuncia non possa sottoporre a procedimento penale la persona assistita (ad esempio il medico non è obbligato a denunciare una ferita d’arma da fuoco o una lesione grave subita da un rapinatore che sta soccorrendo, mentre è obbligato a denunciare le ripetute lesioni subite da una donna maltrattata).

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

Il certificato dei carichi pendenti, che consente di conoscere se a carico di una determinata persona vi siano procedimenti penali in cui vi è stato esercizio dell’azione penale, ovvero pronuncia di sentenza non ancora definitiva, può essere richiesto presso qualsiasi Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita, di residenza o di dimora dell’interessato, con la precisazione che, se ci si reca presso la Procura di Aosta, si conosceranno solo i procedimenti pendenti nel Circondario del Tribunale di Aosta.

Per conoscere quindi se vi sono procedimenti pendenti, e quali, nel Circondario di Biella o di Torino bisogna fare la relativa richiesta all’Ufficio del Casellario delle Procure di Biella o di Torino, ciò sino a quando non sarà attivato il Casellario nazionale dei carichi pendenti.

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

La persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento (Procura della Repubblica) circa lo stato del medesimo decorsi sei mesi dalla presentazione (art. 335 comma 3 ter c.p.p.).

Nella sezione Modulistica è presente e scaricabile il modulo da compilare e sottoscrivere a tal fine. La richiesta dovrà essere presentata all’Ufficio Ricezione Atti e Prima Informazione presso la Procura della Repubblica di Aosta.

La richiesta può essere fatta tramite posta elettronica.

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

Chi sia già in possesso di documentazione dalla quale risulti la sua probabile qualità di indagato o di persona offesa (ad es. verbale di identificazione ed elezione di domicilio, verbale di ispezione e prescrizione in materia di scurezza sul lavoro dell’ASL, attestazione di presentazione di querela), può ottenere informazioni sul numero del procedimento penale iscritto e sul nome del Magistrato titolare del fascicolo, presentandosi di persona allo sportello dell’Ufficio Prima informazione dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30, esibendo la documentazione di cui è in possesso, previa identificazione.

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

La persona citata come testimone in un processo penale ha l’obbligo di presentarsi al Giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte (art. 198 c.p.p.). Le persone straniere possono richiedere gratuitamente di essere assistite da un interprete per la traduzione della loro testimonianza.

Nel caso in cui sopravvenga una circostanza che rende impossibile essere presenti in udienza, il testimone è tenuto ad avvisare tempestivamente l’Autorità Giudiziaria che ha trasmesso la citazione, segnalando le ragioni dell’impedimento e producendo la documentazione a sostegno (anche trasmettendola via fax o per posta alla cancelleria del Giudice indicato).

Se il Giudice riterrà fondato l’impedimento, sarà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.

Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia senza addurre un legittimo impedimento, o qualora l’impedimento addotto non sia ritenuto legittimo, il Giudice potrà disporre che il testimone sia accompagnato coattivamente dalla forza pubblica e potrà, altresì, condannare il testimone al pagamento di una somma da euro 51 ad euro 516, nonché delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell’art. 133 c.p.p.

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TUSP) prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità per l’impegno prestato (artt. 45-48 DPR 115/2002), che potrà essere richiesto alla cancelleria del Tribunale.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza e deve essere indirizzata all’autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare.

La persona citata come testimone in un processo penale ha diritto ad ottenere dal datore di lavoro un permesso per rendere la propria testimonianza. Il testimone che ha necessità di produrre attestazione al proprio datore di lavoro per la fruizione di tali permessi, può rivolgersi alla Cancelleria del Tribunale.

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

È l’atto con il quale il Pubblico Ministero, concluse le indagini, ne dà comunicazione all’indagato (e al suo difensore), notificandogli avviso in cui descrive sinteticamente il fatto oggetto del procedimento, il luogo, la data del medesimo e le norme di legge violate.

L’indagato è informato che può visionare e fare copia del fascicolo relativo alle indagini e che ha venti giorni di tempo per svolgere attività difensive ed eventualmente chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

Se il Pubblico Ministero, concluse le indagini, intende presentare richiesta di archiviazione al Giudice per le Indagini Preliminari (poiché non vi sono i presupposti per l’esercizio dell’azione penale) ne dà notizia alla parte offesa che nella querela abbia dichiarato di voler essere informata, ovvero alla parte offesa di reati di violenza alla persona.

Nell’avviso è precisato che, nel termine di venti giorni (trenta se si tratta di delitti commessi con violenza alla persona, furto in abitazione o furto con strappo) la persona offesa può visionare gli atti del fascicolo, farne copia e opporsi all’archiviazione chiedendo che le indagini proseguano.

L’avviso può giungere anche a distanza di molto tempo dalla presentazione della denuncia-querela.

In assenza di opposizione, il fascicolo viene trasmesso al Giudice per le Indagini Preliminari perché provveda sulla richiesta di archiviazione.

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

La persona chiamata a rendere sommarie informazioni testimoniali (dinanzi al Pubblico Ministero o alle forze dell’ordine) deve presentarsi nel giorno e nel luogo indicati e rispondere alle domande che verranno fatte.

Il rifiuto a comparire, senza legittimo impedimento, può essere perseguito o soggetto ad ammenda.

In caso di impossibilità a comparire (ad esempio per motivi di lavoro o di salute), ci si può rivolgere all’ufficio i cui numeri telefonici sono riportati sull’avviso.

Attenzione. La persona chiamata a rendere dichiarazioni non deve provare la responsabilità di chicchessia, ma unicamente fornire le informazioni che vengono richieste dall’autorità.

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

Tutti i contratti di lavoro, sia pubblici che privati, prevedono che il dipendente chiamato a rendere sommarie informazioni o a testimoniare possa usufruire di un permesso retribuito.

La relativa istanza deve essere documentata mediante attestazione del cancelliere dell’Ufficio Giudiziario.

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

Spetta il diritto al rimborso del viaggio ferroviario di seconda classe, se residente in un comune diverso da quello dove ha sede la Procura. Per i mezzi pubblici cittadini non è previsto rimborso.

Se non è possibile usare il treno (ad es. perché residente in Sardegna), si può chiedere di essere autorizzato ad usare l’aereo, in classe economica.

Non è previsto il rimborso della benzina, né dell’autostrada nel caso di utilizzo della propria automobile.

Più ampie spiegazioni sono fornite a pag. 26-27 della Carta dei Servizi che vi invitiamo a consultare.

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

È necessario presentare un’istanza di dissequestro alla Procura della Repubblica, direttamente o tramite il comando delle Forze dell’Ordine che hanno proceduto al sequestro (nella sezione Modulistica è scaricabile un modello per la richiesta).

Più ampie spiegazioni sono fornite a pag. 42 della Carta dei Servizi che vi invitiamo a consultare.

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

All’organo di polizia che ha proceduto al sequestro. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso il ricorso al Prefetto.

Qualora il conducente in stato di ebbrezza abbia cagionato un incidente stradale (mortale o con lesioni personali), il veicolo verrà sottoposto a sequestro penale, se necessario a fini probatori.

In tale ipotesi, l’eventuale richiesta di restituzione del veicolo dovrà essere presentata al Pubblico Ministero.

Più ampie spiegazioni sono fornite a pag. 42 della Carta dei Servizi che vi invitiamo a consultare.

Data di inserimento/aggiornamento: 31/12/2021

Presentare la relativa richiesta alla Segreteria di assistenza del magistrato titolare del procedimento mod. 44 - Ignoti.

Data di inserimento/aggiornamento: 31/12/2021

E’ possibile chiedere un certificato delle iscrizioni a norma dell’art. 335 c.p.p. presso la Procura (è presente l’apposito modulo nella sezione modulistica).

In alcuni casi, però, il Pubblico Ministero può disporre il segreto sull’iscrizione della notizia di reato, per un periodo massimo di 3 mesi.

Più ampie spiegazioni sono fornite a pag. 39-41 della Carta dei Servizi che vi invitiamo a consultare.

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

Se vi è il sospetto che la morte di una persona sia dovuta ad un reato, la salma è posta a disposizione del Pubblico Ministero, il quale svolge le indagini necessarie ad accertare la causa della morte, ordinando se necessario l’autopsia.

In tali casi, l’Ufficio di Stato Civile, per poter rilasciare il permesso di seppellimento o cremazione, deve acquisire il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, che lo rilascerà se non vi ostano esigenze istruttorie.

Il Pubblico Ministero concede normalmente il nulla osta sulla base delle informazioni raccolte, ma può essere sollecitato dai parenti del defunto, su delega dei medesimi, dalle Agenzie di onoranze funebri.

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

Può rivolgersi, con il patrocinio di un difensore, al Giudice civile ordinario per intentare una causa di risarcimento del danno, entro cinque anni dal giorno in cui ha subito l'offesa.

All'esito del processo il Giudice potrà condannare la sua controparte al pagamento di una somma a titolo di risarcimento e di un'altra somma a titolo di sanzione pecuniaria civile, il cui provento sarà devoluto a favore della Cassa delle ammende.

Dovrà pagare, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, i diritti di cancelleria, secondo scaglioni con importi variabili in relazione alla somma richiesta.

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

L’art. 333 del codice di procedura penale consente al privato che abbia notizia di un reato punibile d’ufficio di farne denuncia, in forma orale o scritta, al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Se è presentata in forma scritta deve essere firmata dal denunciante.

Degli scritti anonimi non può essere fatto alcun uso, gli stessi non possono essere acquisiti al fascicolo, né in alcun modo utilizzati, non potendo essere considerati neppure un indizio, sia nella fase delle indagini preliminari che del giudizio.

I motivi delle disposizioni normative sono evidenti, in quanto chiunque potrebbe calunniare una terza persona e rimanere impunito.

Vi è da dire tuttavia che, nel caso di elementi certi e circostanziati di reato e in presenza di effettivi motivi di timore, ci si potrà rivolgere ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria chiedendo di poter rimanere con il ruolo di fonte confidenziale.

Anche in questo caso i dati riferiti potranno essere usati dalla Polizia Giudiziaria - che si impegnerà a mantenere il segreto sulla sua fonte - solo come spunto per successive indagini che dovranno trovare autonomi ed obiettivi elementi di riscontro.

Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017

La Procura della Repubblica di Aosta ha competenza territoriale sui 74 Comuni della Regione autonoma Valle d’Aosta.