Data di inserimento/aggiornamento: 20/10/2017
Non vi sono scadenze, tranne nei casi di denuncia obbligatoria previsti dal Codice Penale.
La denuncia è l’atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio ne informa il Pubblico Ministero o un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
La denuncia è un atto facoltativo, ma diventa obbligatorio in alcuni casi espressamente previsti dalla legge:
• se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi) .
• se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso.
• se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine.
• se si ha notizia di depositi di materie esplodenti presso la propria abitazione o si rinviene qualsiasi esplosivo.
• se si subisce un furto o si smarrisce un’arma, parte di essa o un esplosivo.
• nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive.
(artt. 364-694-709-679 c.p.; art. 20 Legge 110/1975; artt. 1 e 3 Legge 401/1989)
Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale deve essere fatta.
La querela è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole. Per i reati perseguibili a querela di parte, il procedimento penale non inizia in assenza della querela.
In genere si tratta di reati di minore gravità (come furto non aggravato, lesioni lievi, lesioni colpose, escluse quelle di cui all'art. 590 bis c.p., ecc.) ma talora anche di gravi reati come violenza sessuale ed atti persecutori (stalking), sebbene non in tutte le ipotesi: ed esempio la violenza sessuale nei confronti di un minore, ovvero lo stalking nei confronti di persona disabile, sono procedibili d’ufficio.
In caso di stalking è possibile, prima di presentare querela, ottenere un ammonimento da parte del Questore: in questo caso, se l’autore reitera la condotta, il reato diventa procedibile d’ufficio.
Nell’atto di querela deve essere descritto il fatto e deve risultare chiara la volontà di procedere nei confronti del responsabile.
La querela deve essere presentata:
• entro 3 mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce reato.
• entro 6 mesi per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne) e per il delitto di atti persecutori.
Decorsi tali termini, il reato non è più perseguibile.
L’esposto è la segnalazione del cittadino per sottoporre all’Autorità Giudiziaria fatti di cui ha notizia affinché quest’ultima valuti se ricorra un’ipotesi di reato. Si presenta con le stesse modalità della denuncia-querela.