Come fare per


5.3 Certificato dei carichi pendenti e illeciti amministrativi

Che cos'è

I certificati dei carichi pendenti consentono la conoscenza delle pendenze penali a carico dell’interessato, cioè dei procedimenti per i quali il Pubblico Ministero ha esercitato l’azione penale e l’interessato ha quindi assunto la qualità di imputato.

Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’art. 447 co. 1 c.p.p. ovvero nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

La qualità di imputato si mantiene anche in grado di appello e di cassazione sino alla sentenza passata in giudicato.

Il certificato dei carichi pendenti ha validità di sei mesi dalla data del rilascio.

I certificati degli illeciti amministrativi intestati ad un ente riportano le iscrizioni esistenti nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta ed ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto, come previsto dall'art. 31 d.P.R. 313.2002 - T.U. Casellario. 


Chi

Possono presentare domanda:

  • l’interessato
  • una persona delegata
  • le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, solo tramite PEC

Come e con quale documentazione

I certificati devono essere richiesti utilizzando gli appositi Moduli per:

  • A01 Richiesta del certificato dei carichi pendenti da parte dell'interessato
  • A13 Richiesta del certificato dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato per le società e gli enti
  • B02 Richiesta del certificato dei carichi pendenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche e Gestori di pubblici servizi
  • B04 Richiesta del certificato dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi
  • A11 Conferimento delega

I privati devono allegare alla domanda, compilata e firmata:

  • copia di un documento di identità in corso di validità
  • i diritti di cancelleria dovuti

Il certificato può essere richiesto anche per posta. In tal caso è necessario spedire la richiesta firmata in modo leggibile, allegando copia di documento di riconoscimento valido, per verificare l’autenticità della sottoscrizione, con marche da bollo, diritti di cancelleria e busta preaffrancata che riporti l’indirizzo del richiedente, affinché l’Ufficio possa utilizzarlo per la spedizione di quanto richiesto.

Si evidenzia che:

  • per le persone interdette, la domanda va presentata dal tutore che deve esibire il decreto di nomina
  • la persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta, tramite delegato, ovvero tramite l’Ufficio Matricola dell’Istituto in cui è ristretto, o il responsabile della comunità
  • la persona delegata dall’interessato può presentare la richiesta, ma l’interessato dovrà comunque firmare personalmente l’istanza e l’atto di delega, come previsto dai relativi modelli.

Se il richiedente del certificato dei carichi pendenti è minorenne il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ha competenza sui minorenni residenti nel territorio del Piemonte e della Valle d'Aosta.

La Procura per i Minorenni si trova in Torino, Corso Unione Sovietica n° 325.

 


Dove

 

Ufficio locale del Casellario Giudiziale – Piano terra – Stanza 014-213

  • Responsabile: Valeria LUBERTO 
  • Collaboratori: Antonia PANGALLO - Donatella PARENTI - Elena BRIENZA - Roberto GOI 

Costo per i certificati richiesti dai privati

Le spese per la richiesta del certificato sono:

  • per il rilascio non urgente:
    • € 3,92 diritti di cancelleria ed € 16,00 marca da bollo
  • per il rilascio urgente:
    • € 7,84 diritti di cancelleria ed € 16,00 marca da bollo

Tempi

  • in caso di rilascio non urgente il certificato sarà disponibile dopo 3 giorni lavorativi
  • in caso di rilascio urgente lo sarà in giornata

Riferimenti normativi

D.P.R. 313/2002 – Testo Unico sul Casellario come modificato dal d. lgs. 122/2018.

Art. 60 c.p.p.