Come fare per


6.2 Persone informate sui fatti chiamate a deporre dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria

Che cos'è

L’ufficio Spese di Giustizia si occupa anche del rimborso delle spese di viaggio sostenute dalle persone informate sui fatti.


Chi

  • La persona informata sui fatti può essere chiamata a rendere sommarie informazioni durante la fase delle indagini preliminari davanti al P.M., ovvero davanti alla Polizia Giudiziaria a tal fine delegata (alla liquidazione delle spese provvederà la Procura della Repubblica)
  • Il testimone è chiamato a rendere dichiarazioni durante la fase del  processo davanti al Giudice (alla liquidazione delle spese provvederà il Tribunale)

Come e con quale documentazione

L’invito di presentazione a comparire quale persona informata sui fatti contiene l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della comparizione.

La persona citata ha l’obbligo di presentarsi davanti al Pubblico Ministero, ovvero davanti alla Polizia Giudiziaria che ha disposto la citazione.

Qualora sia impossibilitata a comparire per gravi e giustificati motivi, dovrà comunicarlo tempestivamente.

L’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità può comportare la denuncia per il reato di cui all’art. 650 c.p.

La mancata comparizione davanti al Pubblico Ministero senza legittimo impedimento può comportare l’accompagnamento coattivo da parte della Polizia Giudiziaria.

Qualora la persona sia citata come testimone davanti al Giudice, quest’ultimo, in assenza di legittimo impedimento, oltre a disporne l’accompagnamento coattivo, potrà applicare al trasgressore una sanzione pecuniaria da € 51 a € 516 a favore della Cassa delle Ammende e condannarlo alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa a norma dell’art. 142 disp. att. c.p.p..

La persona citata non residente nel Comune di Aosta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio pari al prezzo del biglietto (andata e ritorno) di seconda classe sui servizi di linea, ovvero, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, al prezzo del biglietto aereo della classe economica.

Si evidenzia che non saranno liquidate somme, anche cumulative, inferiori a   € 10,33.

Ai fini del rimborso delle spese di viaggio, la persona chiamata a rendere informazioni dovrà presentare la propria richiesta all’Ufficio Spese di Giustizia, compilando il seguente modulo:

Mod. C04 Richiesta di rimborso delle spese di viaggio della persona informata sui fatti, entro 100 giorni dall’audizione, unitamente alla seguente documentazione in originale:

  • invito di presentazione
  • certificazione di comparizione (rilasciata, a richiesta, dal cancelliere della Segreteria del P.M.)
  • biglietti di viaggio (per l’uso del mezzo aereo in classe economy occorre allegare anche l’autorizzazione del P.M.)
  • coordinate bancarie/banco posta, con particolare riguardo al codice IBAN e BIC per l’accreditamento in conto corrente

Il Funzionario provvederà alla liquidazione con ordine di pagamento e relativo prospetto riepilogativo.

La documentazione verrà inoltrata al Funzionario delegato della Procura Generale di Torino per l’effettivo pagamento, previo avviso ai beneficiari.


Dove

Ufficio Spese di Giustizia, d’ufficio ed economato – Stanze 015 e 216 – telefono 0165 306 210 - 306242

  • Responsabile: Emanuela CHIEPPI
  • Addetto: Lucia OBERT

Costo

Non sono previsti costi.


Tempi

Quelli necessari per la procedura salvo i tempi e la disponibilità finanziaria della Procura Generale di Torino.


Riferimenti normativi

  • D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia)
  • R.D. 827/24 (Leggi di contabilità di Stato)
  • Art. 377 c.p.p.
  • Art. 133 c.p.p.
  • Art. 650 c.p.