Come fare per


8.4 Richiesta di comunicazione di eventuale iscrizione nel Registro delle Notizie di Reato

Che cos'è

Chi vuole sapere se il proprio nome è stato iscritto nel Registro delle notizie di reato in qualità di indagato o di persona offesa deve depositare, nell’Ufficio Prima informazione, richiesta scritta conforme al Modello Richiesta 335 per indagato/persona offesa-comunicazione delle iscrizioni risultanti dal Registro Generale.

Finché il procedimento è in fase di indagini preliminari, poiché le stesse, ai sensi dell’art. 329 c.p.p., sono coperte dal segreto fino a quando tutti gli indagati non ne vengano a conoscenza (ciò per garantire il buon esito delle attività investigative in corso e per tutelare la riservatezza delle persone coinvolte), è  possibile conoscere soltanto:

  1. il numero e l’anno di iscrizione del procedimento
  2. il nome del Pubblico Ministero titolare del fascicolo
  3. il nome dell’indagato e della persona offesa, nel senso che chi chiede di essere informato in quanto indagato potrà avere la conferma che il suo nome è iscritto nel Registro in tale qualità, ma non potrà conoscere il nome di eventuali altri indagati, né della o delle persone offese.

In modo analogo la persona offesa non potrà conoscere il nome degli indagati    

  1. il reato per il quale si svolgono le indagini
  2. la data del fatto e dell’iscrizione nel Registro delle notizie di reato denominato Mod. 21 (se riguarda reati di competenza del Tribunale) ovvero Mod. 21 bis (se si tratta di reati di competenza del Giudice di Pace)

Qualora risultino iscrizioni, le stesse saranno attestate con la formula “Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione”.

Il rilascio di tale attestazione, in considerazione del carattere riservato del Registro penale, è sempre subordinata all’autorizzazione del Pubblico Ministero titolare del fascicolo, che la negherà nei seguenti casi:

  • qualora proceda per i delitti di cui all’art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p. (reati particolarmente gravi, quali associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione , armi da guerra, delitti commessi per finalità di terrorismo, spaccio di sostanze stupefacenti di ingente quantità e associazione finalizzata allo spaccio, riduzione in schiavitù, reati di violenza sessuale, strage, omicidio, rapina ed estorsione aggravate
  • qualora, sussistendo specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, disponga con decreto motivato il segreto delle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabili

Qualora non risultino iscrizioni, ovvero sussistano i sopraindicati impedimenti a rispondere, l’attestazione della Segreteria recherà la formula: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione” (art. 110 bis disp. att. c.p.p.).

Nota bene: Nell’attestazione non compaiono le iscrizioni per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con l’esercizio dell’azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. cd patteggiamento, di emissione del decreto di citazione diretta a giudizio e giudizio direttissimo, che potranno essere attestate nel certificato dei carichi pendenti), e neppure compaiono quelle per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa  con richiesta di archiviazione accolta dal Giudice, ovvero di trasmissione degli atti ad altra Procura per competenza.

Anche in tutti questi casi vi sarà l’attestazione: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.

Chi sia già in possesso di documentazione dalla quale risulti la sua probabile  qualità di indagato o di persona offesa (ad es. verbale di identificazione ed elezione di domicilio, verbale di ispezione e prescrizione in materia di sicurezza sul lavoro dell’ASL, attestazione di presentazione di querela), senza formulare istanza ai sensi dell’art. 335 c.p.p., può ottenere informazioni sul numero del procedimento penale iscritto e sul nome del Magistrato titolare del fascicolo, presentandosi di persona allo sportello dell’Ufficio Prima informazione ed esibendo la documentazione di cui è in possesso, previa identificazione.


Chi

Oltre all’indagato ed alla persona offesa, le iscrizioni possono essere comunicate, su richiesta, esclusivamente ai loro difensori.

Non hanno invece diritto ad alcuna comunicazione il denunciante o l’autore di un esposto che non siano anche persone offese, ma semplici danneggiati (ad es. il cittadino che denuncia un abuso edilizio commesso da un vicino, l’Ordine professionale che propone un esposto nei confronti di un proprio iscritto, ovvero il parente di un anziano che denuncia una circonvenzione di incapace ai danni di un prossimo congiunto).

Quando la persona offesa è deceduta in conseguenza del reato, il diritto alla comunicazione spetta anche ai suoi prossimi congiunti (art. 90 c.p.p.). e cioè agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge, ai fratelli, alle sorelle, agli affini nello stesso grado, agli zii e ai nipoti.

Nota bene: Hanno titolo per ottenere le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.

In questo caso dovrà essere allegata copia della visura camerale o documentazione equipollente, da cui risulti che il richiedente è il rappresentante legale della Società.

Nota bene: Quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il Pubblico Ministero invia alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa un’informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia e li informa altresì del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3 (art. 369 c.p.p.).

Qualora non ritenga di compiere un tale atto, l’informazione avverrà in sede di conclusione delle indagini preliminari con deposito finale ex art. 415 bis c.p.p., per cui l’indagato potrebbe non ricevere alcuna informazione sino a quel momento.

In modo analogo l’indagato potrebbe non ricevere alcuna informazione qualora il PM ritenga di richiedere al Giudice l’archiviazione del procedimento e questa sia accolta.

L’indagato verrà invece comunque avvisato dell’esistenza di un procedimento a suo carico nel momento di richiesta da parte del P.M. di proroga delle indagini.

Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’art. 624 bis c.p., l’avviso della richiesta di archiviazione sarà in ogni caso notificato, a cura del P.M., alla persona offesa che nel termine di 30 giorni potrà fare opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p. nella nuova formulazione introdotta dalla Legge 15.10.2013 n. 119 c.d. sul femminicidio, e successiva modifica con L. 103/2017).


Come e con quale documentazione

L’interessato, compilata la richiesta secondo i seguenti moduli:

  • Mod. A09 - RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DELLE ISCRIZIONI RISULTANTI DAL REGISTRO GENERALE PER INDAGATO-PERSONA OFFESA
  • Mod. A10 - RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DELLE ISCRIZIONI RISULTANTI DAL REGISTRO GENERALE PER IL DIFENSORE

 

  • può presentarla personalmente allo sportello dell’Ufficio Ricezione Atti e Prima Informazione (piano secondo-stanza 201)
  • può inviarla all’indirizzo di posta elettronica procura.aosta@giustizia.it
  • può altresì delegare altra persona, sia per la presentazione della richiesta che per il ritiro dell’attestazione

Alla richiesta deve essere sempre allegata la documentazione indicata nel modulo:

  • fotocopia del documento di identità dell’interessato (indagato o persona offesa), oppure, se la richiesta è presentata dal difensore, fotocopia del tesserino di iscrizione all’Ordine degli Avvocati di appartenenza, oltre alla nomina in originale, con firma autentica, da parte del proprio assistito, unitamente a fotocopia di un documento di identità dello stesso

In caso di delega, il delegato dovrà altresì allegare fotocopia del proprio documento di identità e l’atto di delega sottoscritto dall’interessato.

L’attestazione può essere ritirata direttamente allo sportello dell’Ufficio Prima Informazione oppure, se l’interessato lo richiede, può essere spedita per posta.

In questo caso il richiedente dovrà allegare busta già affrancata e indirizzata, che l’Ufficio utilizzerà per spedire l’attestazione.


Dove

Ufficio Ricezione Atti e Prima Informazione (U.R.A.P.I.)- II Piano – Stanza 201

  • Responsabile: Deborah VENNERI
  • Sostituto del Responsabile: Valeria LUBERTO
  • Addetto: Daniela PELLIZZARI

Costo

Non avendo valore certificativo, l’attestazione è esente da imposta di bollo e da diritti di cancelleria


Tempi

Indicativamente entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta.


Riferimenti normativi

Art. 335 c.p.p., art. 90 c.p.p., art. 110-bis disp. att. c.p.p., così come modificati dall’art. 18 Legge 332/95, 408 c.p.p. come modificato dalla Legge 119/2013 e Circolare Ministero Giustizia 24 giugno 2003.