Oltre all’indagato ed alla persona offesa, le iscrizioni possono essere comunicate, su richiesta, esclusivamente ai loro difensori.
Non hanno invece diritto ad alcuna comunicazione il denunciante o l’autore di un esposto che non siano anche persone offese, ma semplici danneggiati (ad es. il cittadino che denuncia un abuso edilizio commesso da un vicino, l’Ordine professionale che propone un esposto nei confronti di un proprio iscritto, ovvero il parente di un anziano che denuncia una circonvenzione di incapace ai danni di un prossimo congiunto).
Quando la persona offesa è deceduta in conseguenza del reato, il diritto alla comunicazione spetta anche ai suoi prossimi congiunti (art. 90 c.p.p.). e cioè agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge, ai fratelli, alle sorelle, agli affini nello stesso grado, agli zii e ai nipoti.
Nota bene: Hanno titolo per ottenere le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. non solo le persone fisiche ma anche le persone giuridiche.
In questo caso dovrà essere allegata copia della visura camerale o documentazione equipollente, da cui risulti che il richiedente è il rappresentante legale della Società.
Nota bene: Quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il Pubblico Ministero invia alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa un’informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia e li informa altresì del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3 (art. 369 c.p.p.).
Qualora non ritenga di compiere un tale atto, l’informazione avverrà in sede di conclusione delle indagini preliminari con deposito finale ex art. 415 bis c.p.p., per cui l’indagato potrebbe non ricevere alcuna informazione sino a quel momento.
In modo analogo l’indagato potrebbe non ricevere alcuna informazione qualora il PM ritenga di richiedere al Giudice l’archiviazione del procedimento e questa sia accolta.
L’indagato verrà invece comunque avvisato dell’esistenza di un procedimento a suo carico nel momento di richiesta da parte del P.M. di proroga delle indagini.
Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’art. 624 bis c.p., l’avviso della richiesta di archiviazione sarà in ogni caso notificato, a cura del P.M., alla persona offesa che nel termine di 30 giorni potrà fare opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 408 c.p.p. nella nuova formulazione introdotta dalla Legge 15.10.2013 n. 119 c.d. sul femminicidio, e successiva modifica con L. 103/2017).